Art. 24.
(Entrata in vigore).

      1. La presenta legge entra in vigore decorsi quattro mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto per delega si applicano alle assemblee che si svolgono a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.